EFES Lecco Sondrio: Informativa ACSR 2025
Oggetto: Accordo Conferenza Stato Regioni 17 aprile 2025 – linee applicative.
Lo scorso 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo CSR del 17 aprile 2025, decretandone di fatto l’entrata in vigore.
L’Accordo, oltre a sostituire ed accorpare buona parte delle disposizioni esistenti in tema di formazione sulla sicurezza, introduce alcune importanti innovazioni, riguardanti in particolare:
- la formazione del Datore di Lavoro;
- gli obblighi formativi per la figura del Preposto;
- i nuovi obblighi formativi per la conduzione di macchine e attrezzature;
- la formazione per i lavoratori in ambienti confinati.
IN SINTESI:
- l’Accordo (ACSR) è entrato in vigore il 24 maggio 2025;
- la formazione diviene obbligatoria anche per i conduttori dei caricatori per la movimentazione dei materiali (CMM es: macchine destinate al sollevamento dei carichi con polipi), 4 ORE TEORIA + 4 ORE PRATICA e dei carriponte, 4 ORE TEORIA + 6 o 7 ORE PRATICA, in relazione alla tipologia di carroponte e conseguente aggiornamento quinquennale della dura di 4 ORE sia per i CCM che per i carriponte;
- viene introdotto un modulo aggiuntivo pratico di 6 ore per gli operatori adibiti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone. Ne deriva che l’operatore che effettua tale modulo aggiuntivo non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l’accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone;
- viene normata la formazione in tema di spazi confinati, con la previsione di un monte minimo di 12 ORE di formazione (4h teoria + 8h di pratica) per il corso base e di 4 ORE ogni 5 anni per l’aggiornamento;
- nulla cambia per quanto concerne la formazione di base dei lavoratori ex art. 37, D.L.gs. 81/08, che resta di 4 ORE di modulo generale + 4h rischio basso, 8h rischio medio, 12 ore rischio alto (cantiere) e di 6 ORE di aggiornamento quinquennale. B.: per il settore dell’edilizia il contratto collettivo nazionale stabilisce un obbligo di aggiornamento a cadenza triennale;
- sostanziali le innovazioni riguardanti la figura del Il preposto di cantiere per divenire tale dovrà essere in possesso del requisito di accesso della formazione di base delle 16 ore e quindi sostenere un modulo aggiuntivo che passa da 8 a 12 ORE. Per l’obbligo di aggiornamento, della durata di 6 ORE, viene prevista una cadenza che da quinquennale diviene biennale. IN EVIDENZA: se il precedente corso base/aggiornamento è stato svolto prima del 24 maggio 2023, per il nuovo aggiornamento, il termine di scadenza è di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ACSR (24 maggio 2026). ATTENZIONE: IL PREPOSTO, REGOLARMENTE FORMATO COME SOPRA INDICATO (16 ORE BASE + 12 ORE MODULO AGGIUNTIVO), PER POTER SVOLGERE LA FUNZIONE DOVRA’ AGGIORNARE SOLO LA FORMAZIONE COME PREPOSTO (6 ORE) E NON ANCHE QUELLA COME LAVORATORE;
- altrettanto sostanziali le novità per il Datore di Lavoro (DdL). Viene infatti previsto un obbligo formativo a suo carico, consistente in un modulo comune della durata di 16 ORE, al quale va aggiunto un modulo specifico per i cantieri della durata di 6 ORE ed un obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ORE. In questo caso, il DdL ha 24 mesi di tempo per completare il percorso formativo (24 maggio 2027);
- per il dirigente viene prevista una formazione di 12 ore, non più di 16, alla quale va però aggiunto il modulo specifico per cantieri della durata di 6 ORE. L’aggiornamento rimane di 6 ORE a cadenza quinquennale;
- per quanto riguarda il DdL che svolge la funzione di RSPP viene previsto, in aggiunta alla formazione di cui al punto h), un modulo comune della durata di 8 ORE + un modulo integrativo, che per il settore delle costruzioni è di 16 ORE (TOTALE 16 + 6 + 8 + 16 = 46 ORE). La durata dell’aggiornamento, che rimane quinquennale, scende da 14 a 8 ore, uguale per tutti i settori.
ALTRE DISPOSIZIONI
La parte VII dell’ACSR 2025 contiene ulteriori e importanti indicazioni applicative, alle quali EFES Lecco Sondrio si potrà attenere per gestire e governare la fase di transizione tra i precedenti Accordi CSR abrogati (2011, 2012 e 2016) e quello del 17 aprile 2025. Si riporta in tal senso quanto previsto esplicitamente nella PARTE VII al punto 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE: “In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.”.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Di particolare importanza è anche quanto previsto dall’ACSR in tema di riconoscimento della formazione pregressa, laddove viene stabilito che:
- per i lavoratori, i dirigenti e i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale. B. come più sopra riportato, l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- per il DdL che svolge direttamente i compiti di RSPP ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 223;
- per gli RSPP e ASPP Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016,
- sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’ACSR 2025. B.: È IL CASO DEI CORSI SOSTENUTI CON EFES Lecco Sondrio. L’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data riportata sull’attestato di base/ultimo aggiornamento;
- per quanto concerne gli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del D.l.gs 81/08, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. B.: i corsi relativi agli addetti alla conduzione di CMM e carriponte devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento quinquennale dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, l’EROGAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI CORSI
La PARTE IV del nuovo Accordo è interamente dedicata alle modalità di organizzazione ed erogazione della formazione sulla sicurezza; da una parte viene rafforzato il principio, già espresso dal D.Lgs. 81/08, per cui la formazione sulla sicurezza deve essere erogata con modalità e supporti che ne agevolino la comprensione da parte dei discenti e dall’altra si va ad elencare in maniera chiara ed esaustiva le indicazioni metodologiche e didattiche da osservare da parte dei soggetti formatori per il raggiungimento degli obbiettivi attesi.
- REQUISITO LINGUISTICO – Viene dunque preteso dai soggetti formatori l’impegno a rispettare le indicazioni del legislatore in riferimento al tema della comprensione del linguaggio veicolare. In tal senso, EFES Lecco Sondrio porrà particolare attenzione alla gestione formativa dei lavoratori extracomunitari che non comprendono la lingua italiana, svolgendo da una parte una preventiva azione di verifica di tale requisito, che, laddove, non presente, potrà culminare nel mancato rilascio dell’attestato di formazione e dall’altra nella ricerca e sviluppo di strumenti tecnologici di supporto, in grado di agevolare il trasferimento del messaggio didattico sia a livello informativo che formativo.
- OBBIETTIVO FORMATIVO – il raggiungimento dell’obbiettivo formativo, che è il presupposto fondamentale dell’azione formativa, verrà anche in questo caso via via supportato con l’adozione da parte di EFES Lecco Sondrio di metodologie didattiche attive (realtà virtuale/aumentata, simulatori, gamification, ecc…), tali da garantire l’adeguato trasferimento del messaggio didattico e la sua applicazione in ambiente di lavoro.
In tale ambito, particolare rilevanza, assume anche il titolo 7 – VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – laddove viene esplicitato che: “Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.”.
Il legislatore chiarisce che tale valutazione, avendo il fine di accertare l’applicazione al lavoro delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai lavoratori mediante l’intervento formativo, deve essere svolta SUBITO DOPO l’avvenuta formazione, A UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO dal corso e DURANTE lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra gli strumenti da utilizzare in sede di verifica, il legislatore, oltre all’analisi dell’infortunistica aziendale e dei questionari di valutazione comportamentale da somministrare al personale, cita la Check list di valutazione, che si configura come un meccanismo di controllo dell’efficacia dell’attività formativa attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Al riguardo, si segnala che EFES Lecco Sondrio intende predisporre e socializzare una propria checklist – uso dei DPI, corretto utilizzo delle attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro, ecc… – che consenta per l’appunto di monitorare se il lavoratore abbia adottato dei comportamenti sicuri e quindi misurare da una parte l’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e dall’altra fungere da mezzo di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.
ASPETTI PARTICOLARI E CRITICITA’
Nella PARTE III dell’ACSR, relativa all’AGGIORNAMENTO, viene stabilito che: “L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.”. Ciò implica che, il mancato aggiornamento per un periodo superiore ai 10 anni FA VENIRE MENO il credito formativo, con la conseguenza che il lavoratore, per poter continuare ad eseguire la funzione esercitata, dovrà rifare il corso base.
In allegato II, laddove viene fornita la descrizione degli Escavatori idraulici, per la cui conduzione si rientra negli obblighi di abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.L.gs 81/08, VIENE MENO l’indicazione del limite della massa operativa maggiore di 6.000 kg, che, in sostanza, si traduce, salvo diversa interpretazione di cui al momento non vi è traccia, nel fatto che L’OBBLIGO FORMATIVO DI CHE TRATTASI VIENE ESTESO ANCHE AGLI ESCAVATORI CON MASSA INFERIORE AI 6.000 KG. Ne deriva che gli operatori che hanno già conseguito l’abilitazione alla conduzione degli escavatori ai sensi dell’ACSR del 2012 possono condurre anche gli escavatori di massa inferiore, mentre quelli che non hanno conseguito l’abilitazione DOVRANNO FREQUENTARE IL CORSO AI SENSI DELL’ACSR 2025.
Nulla cambia invece per quanto concerne le PALE CARICATRICI FRONTALI per le quali rimane in vigore l’indicazione della massa operativa maggiore di 4.500 kg.
Con l’impegno di tenervi costantemente aggiornati circa l’evolversi della disciplina e assicurando la nostra disponibilità per tutto il supporto necessario, cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
IL SEGRETARIO COORDINATORE
(Luca Patriarca)
Allegati:
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