PATENTE A CREDITI
Oggetto: Patente a crediti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024 del 20 settembre 2024, è stato pubblicato il decreto 8 settembre 2024, n. 132 che disciplina le modalità per l’ottenimento della patente a crediti per i soggetti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture, prestazioni di natura intellettuale o le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Al riguardo, rimandando alla lettura del citato Decreto per tutto quanto non esplicato nella presente, si segnala che l’entrata in vigore della disciplina della patente fa data dal 1° ottobre 2024.
La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, qui allegata, riporta le prime indicazioni operative, precisando che i soggetti tenuti al possesso della patente sono, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, ad esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Sempre la circolare INL prevede, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
I requisiti per il rilascio della patente e, in prima fase, da autocertificare sono:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Il suddetto portale sarà operativo dal 1° ottobre prossimo. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà poi più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato nel frattempo la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Ai sensi dell’art.1 comma 6 del DM 132 del 18 settembre 2024, le imprese che hanno effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, devono informare entro 5 giorni il RLS/T.
Pur evidenziando che, al momento, non vi sono ancora indicazioni operative per quanto attiene alle disposizioni che impattano specificamente sul sistema paritetico degli enti formazione e sicurezza (modalità di recupero dei crediti decurtati e attribuzione di ulteriori crediti) segnaliamo che le azioni previste dal Decreto in tale ambito, ossia:
- l’asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
- la formazione in materia di salute e sicurezza ulteriore rispetto a quella obbligatoria rivolta ai lavoratori e in particolare a quelli stranieri;
- l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;
- l’attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo (visite di cantiere),
prevedono e/o sottintendono l’intervento attivo e/o a supporto del nostro ente.
Per l’effetto, nell’attesa che divenga operativa la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente, che sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica INL, EFES Lecco Sondrio si sta attrezzando per poter riscontrare positivamente le necessità che ci saranno sottoposte.
Nel frattempo, è già divenuto operativo il nuovo servizio di rilascio del documento RIF (Registro Impresa formativa), mediante il quale l’impresa potrà avere un riepilogo storico dei corsi ai quali la stessa ha inviato i propri lavoratori presso EFES Lecco Sondrio (e, precedentemente, presso ESPE ed ESFE) e tutto il sistema nazionale degli Enti Scuola dell’Edilizia.
Per beneficiare del servizio, sarà sufficiente che l’impresa compili il modulo online CLICCANDO QUI.
Con l’impegno di tenervi costantemente aggiornati circa l’evolversi della disciplina, cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
IL SEGRETARIO COORDINATORE
(Luca Patriarca)
Allegati:
- Clicca qui per scaricare la Circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Clicca qui per scaricare il Fac-simile autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
- Clicca qui per scaricare questa Circolare